Condizioni Generali di Vendita di PPHU GALI Michał Galios — versione del 02.11.2026
§ 1. Definizioni
I termini scritti con l'iniziale maiuscola nelle CGV hanno il seguente significato:
1) Giorno Lavorativo — ogni giorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi previsti dalla legge in Polonia;
2) Acquirente — l'imprenditore, ossia il soggetto che acquista la Merce nell'ambito della propria attività imprenditoriale o professionale;
3) Posto Cavalletto — il posto su un singolo cavalletto di trasporto sul quale viene trasportata la Merce; serve per il calcolo dei costi di trasporto e di magazzinaggio;
4) Offerta Vincolante — il documento del Venditore contrassegnato come “offerta vincolante”, che indica il termine entro il quale il Venditore resta vincolato;
5) CGV — le presenti Condizioni Generali di Vendita per le Imprese;
6) Pannello d'Ordine — la pagina del Venditore in cui l'Acquirente verifica il Preventivo, rende le dichiarazioni richieste ed effettua il pagamento: il pannello d'ordine online oppure la pagina “Conferma l'ordine” che si apre dal link contenuto in un messaggio e-mail;
7) Conferma d'Ordine — il messaggio e-mail inviato dal Venditore dopo la conclusione del Contratto, con i file PDF della specifica e delle CGV;
8) Condizioni Generali di Vendita per i Consumatori — le condizioni generali di vendita del Venditore per i consumatori, disponibili sul Sito Internet;
9) Venditore — PPHU GALI Michał Galios, ul. Księdza Drozdka 31, 42-660 Kalety, Polonia, NIP (partita IVA polacca) 5751479721, REGON 240904922, iscritto alla Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG, registro polacco delle imprese individuali);
10) Sito Internet — il sito web del Venditore all'indirizzo gali-group.pl;
11) Merce — finestre, porte e accessori realizzati su misura secondo la specifica concordata con l'Acquirente;
12) Contratto — il contratto di vendita della Merce concluso tra il Venditore e l'Acquirente alle condizioni delle CGV;
13) Preventivo — il documento del Venditore contenente la specifica della Merce, i disegni e il prezzo;
14) Ordine — la dichiarazione con cui l'Acquirente conclude il Contratto, resa secondo il § 4, comma 3.
§ 2. Ambito di applicazione
1. Le CGV si applicano a tutti i contratti di vendita della Merce conclusi dal Venditore con gli Acquirenti.
2. Le CGV non si applicano ai consumatori né alle persone fisiche esercenti un'attività imprenditoriale per le quali il Contratto non ha carattere professionale. A tali soggetti si applicano le Condizioni Generali di Vendita per i Consumatori.
3. Le condizioni generali di acquisto e gli altri moduli o formulari contrattuali dell'Acquirente non vincolano il Venditore, anche qualora il Venditore non vi si opponga espressamente.
4. Le pattuizioni in deroga alle CGV richiedono la forma documentale (e-mail) e la conferma del Venditore.
§ 3. Oggetto del Contratto
1. Il Venditore vende la Merce secondo la specifica concordata con l'Acquirente: dimensioni, sistema, colore, vetratura, ferramenta e accessori. La Merce è prodotta da fabbriche polacche, tra cui AWG.
2. Il Venditore non esegue la posa in opera, il rilievo misure, lo smontaggio né lavori di finitura e non fornisce consulenza in materia di posa.
3. L'Acquirente è responsabile della scelta della Merce in funzione dell'edificio, della sua conformità alle norme edilizie dello Stato di destinazione e dei requisiti prestazionali richiesti per l'edificio.
4. Su richiesta dell'Acquirente il Venditore fornisce le dichiarazioni di prestazione e i dati tecnici del produttore.
§ 4. Conclusione del Contratto
1. I Preventivi e i listini prezzi del Venditore costituiscono un invito a effettuare Ordini (art. 71 del Codice civile polacco – Kodeks cywilny, “KC”), salvo che il documento sia un'Offerta Vincolante. I prezzi indicati nel Preventivo sono validi 7 giorni.
2. Prima di effettuare l'Ordine l'Acquirente verifica la specifica e i disegni. L'Acquirente comunica le modifiche prima del pagamento e il Venditore predispone in tal caso un nuovo Preventivo.
3. L'Acquirente effettua l'Ordine in due passaggi:
1) spunta nel Pannello d'Ordine l'accettazione della specifica, delle tolleranze di esecuzione e delle CGV;
2) versa il 100% del valore dell'Ordine.
4. L'accettazione delle CGV comprende in particolare il § 16 (legge polacca e foro di Tarnowskie Góry). Il Venditore conserva la registrazione dell'accettazione: data, ora e versione delle CGV.
5. Il Contratto si perfeziona al momento dell'accredito del pagamento. Il Venditore invia senza indugio all'Acquirente la Conferma d'Ordine.
6. Il Venditore commissiona la produzione subito dopo l'accredito del pagamento. Dopo il pagamento non sono possibili modifiche né rinunce all'acquisto.
7. Se il produttore non può realizzare la Merce nella forma concordata, il Venditore propone senza indugio una modifica. Se l'Acquirente non la accetta, il Venditore rimborsa l'importo versato entro 14 giorni. Sono escluse ulteriori pretese dell'Acquirente a tale titolo.
8. Con l'Offerta Vincolante il Venditore garantisce i prezzi fino alla data indicata, a condizione che il 100% sia versato entro tale termine. Decorsa tale data, l'Offerta Vincolante perde efficacia.
§ 5. Prezzi e IVA
1. I prezzi sono prezzi netti in euro (EUR). Agli Acquirenti con sede in Polonia il Venditore, su richiesta, indica i prezzi in zloty (PLN) al tasso di cambio del giorno del Preventivo.
2. I prezzi non comprendono il trasporto, l'assicurazione del trasporto, lo scarico né — in caso di consegna al di fuori dell'UE — le formalità doganali.
3. Acquirente con sede in Polonia. Al prezzo si aggiunge l'IVA del 23%.
4. Acquirente con sede in un altro Stato dell'UE registrato ai fini dell'IVA intracomunitaria. La vendita costituisce una cessione intracomunitaria di beni con aliquota dello 0% (art. 42 della legge polacca sull'IVA – ustawa o podatku od towarów i usług; art. 138 della direttiva 2006/112/CE), a condizione che:
1) l'Acquirente comunichi un numero di partita IVA intracomunitaria valido, verificato nel sistema VIES;
2) la Merce sia trasportata dalla Polonia in un altro Stato membro e il Venditore riceva i documenti attestanti il trasporto: lettera di vettura CMR e conferma di ricevimento oppure, in caso di ritiro diretto, la dichiarazione dell'Acquirente relativa al trasporto, con data e luogo di consegna, conforme all'Allegato n. 1 (art. 42, comma 4, della legge polacca sull'IVA).
5. L'Acquirente assolve l'IVA sull'acquisto intracomunitario nel proprio Stato.
6. Se la condizione di cui al comma 4, punto 2, non è soddisfatta, il Venditore addebita l'IVA polacca del 23%. L'Acquirente si obbliga a pagarla su richiesta.
7. Impresa dell'UE senza partita IVA intracomunitaria valida. All'Acquirente con sede in un altro Stato dell'UE che non comunica un numero di partita IVA intracomunitaria valido (comma 4, punto 1) il Venditore applica, ai fini dell'IVA, il trattamento previsto per i consumatori ai sensi del § 6, comma 2, delle Condizioni Generali di Vendita per i Consumatori. L'Acquirente si obbliga a pagare l'IVA dovuta su richiesta.
8. Acquirente con sede al di fuori dell'UE. La vendita costituisce un'esportazione con aliquota dello 0% una volta che il Venditore abbia ricevuto la prova dell'uscita (messaggio IE-599). Dazi, IVA all'importazione e formalità nello Stato di destinazione sono a carico dell'Acquirente.
9. Fino alla prova dell'uscita, l'Acquirente con sede al di fuori dell'UE versa una cauzione pari al 23% del valore netto. Il Venditore restituisce la cauzione entro 14 giorni dal ricevimento della prova dell'uscita. Se la prova non perviene entro 90 giorni dalla consegna della Merce, il Venditore imputa la cauzione all'IVA polacca.
10. Se dopo la conclusione del Contratto l'aliquota IVA cambia, si applica l'aliquota vigente alla data in cui sorge l'obbligazione tributaria.
§ 6. Pagamento
1. L'Acquirente paga anticipatamente il 100% del valore dell'Ordine: mediante bonifico sul conto indicato nel Preventivo o nella fattura proforma oppure tramite l'operatore di pagamento nel Pannello d'Ordine. Il pagamento costituisce l'effettuazione dell'Ordine (§ 4, comma 3).
2. In caso di pagamento dopo la scadenza della validità del Preventivo, il Venditore accetta l'Ordine ai prezzi in vigore alla data del pagamento. Se tali prezzi sono più elevati, il Venditore ne informa l'Acquirente prima di commissionare la produzione. L'Acquirente versa allora la differenza oppure ottiene il rimborso dell'intero importo versato. In tal caso il Contratto si perfeziona nel momento in cui l'Acquirente accetta l'integrazione del prezzo.
3. In caso di ritardo nel pagamento di importi aggiuntivi (ad es. rettifiche IVA, corrispettivi di magazzinaggio, nuova consegna) il Venditore applica gli interessi legali di mora previsti per le transazioni commerciali. Il Venditore applica inoltre l'indennizzo per i costi di recupero dei crediti ai sensi della legge polacca dell'8 marzo 2013 sul contrasto ai ritardi eccessivi nelle transazioni commerciali (ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych).
4. L'Acquirente non può compensare i propri crediti con quelli del Venditore né sospendere i pagamenti a causa di un reclamo. Fanno eccezione i crediti riconosciuti dal Venditore o accertati con sentenza passata in giudicato.
5. Il Venditore emette le fatture in formato elettronico e le trasmette per e-mail. L'Acquirente vi acconsente.
§ 7. Riserva di proprietà
1. La Merce resta di proprietà del Venditore fino al pagamento integrale del prezzo e dei relativi accessori (art. 589 KC).
2. Fino a tale momento l'Acquirente non può alienare la Merce, costituire su di essa diritti di garanzia né incorporarla stabilmente in un immobile.
§ 8. Dimensioni, specifica e scelta tecnica
1. Dimensioni, sensi di apertura, suddivisioni, colori e dotazioni sono indicati dall'Acquirente. Il Venditore non li verifica in cantiere.
2. Il Venditore non risponde degli errori nei dati forniti dall'Acquirente. La Merce realizzata secondo una specifica errata non è soggetta a restituzione né a sostituzione a spese del Venditore.
3. Gli elementi richiesti dal produttore (spessore dei vetri, rinforzi, tipo di ferramenta, soglie) sono scelti dal Venditore secondo le indicazioni del produttore e indicati nel Preventivo. L'Acquirente li accetta effettuando l'Ordine.
4. Tolleranze di esecuzione. Non costituiscono difetto:
1) gli scostamenti delle dimensioni esterne fino a ±3 mm;
2) la differenza tra le diagonali fino a 2 mm per diagonali fino a 1 m, fino a 3 mm per diagonali fino a 2 m e fino a 4 mm per diagonali superiori a 2 m;
3) le differenze di colore e di struttura delle pellicole decorative, delle verniciature e del vetro tra lotti di produzione diversi, nonché rispetto alla rappresentazione su schermo e ai campionari, entro le tolleranze del produttore.
5. Le vetrocamere sono valutate secondo la norma EN 1279: da una distanza di 3 m, alla luce diurna, senza ingrandimento. Le tolleranze delle vetrocamere, delle inglesine e delle canaline, nonché i fenomeni fisici che non costituiscono difetto, sono stabiliti dall'Allegato n. 2 “Criteri di qualità dei vetri”.
6. Le condizioni di posa standard sono: zona di vento I, area edificata, altezza di posa fino a 5 m dal terreno, fino a 700 m s.l.m. L'Acquirente indica le condizioni di posa se queste se ne discostano. In mancanza di indicazione, la scelta è effettuata per le condizioni standard. Il Venditore non risponde delle conseguenze dell'impiego della Merce in condizioni diverse.
7. Le strutture che superano le dimensioni o le proporzioni raccomandate dal produttore sono realizzate dal Venditore con garanzia limitata, e il Venditore ne dà indicazione nel Preventivo. L'effettuazione dell'Ordine comporta l'accettazione di tale limitazione.
8. Le porte e i serramenti scorrevoli sono destinati esclusivamente alla posa in un luogo riparato.
§ 9. Tempi di consegna
1. Il termine di produzione indicato nella Conferma d'Ordine è indicativo. Di norma è di 3–8 settimane dall'accredito del pagamento, a seconda del sistema, del colore, delle tapparelle e della stagione.
2. Il Venditore informa l'Acquirente dei ritardi previsti e del nuovo termine. Il ritardo dovuto a cause imputabili al produttore, al vettore o a forza maggiore non costituisce inadempimento del Contratto.
3. Se il ritardo rispetto al termine indicato nella Conferma d'Ordine supera 60 giorni, l'Acquirente può assegnare al Venditore un termine supplementare di 14 giorni. Decorso inutilmente tale termine, l'Acquirente può recedere dal Contratto per la parte non eseguita. Il Venditore rimborsa allora l'importo versato per tale parte entro 14 giorni.
4. Ulteriori pretese per il ritardo sono escluse nei limiti consentiti dalla legge (§ 13).
§ 10. Consegna, ritiro e passaggio del rischio
1. Ritiro diretto. Il Venditore consegna la Merce presso il magazzino di Kalety (EXW Kalety, Incoterms® 2020) nel giorno concordato. Il Venditore carica la Merce con il carrello elevatore.
2. In caso di ritiro diretto, l'Acquirente mette a disposizione un mezzo di trasporto idoneo al trasporto di serramenti e provvede al fissaggio della Merce sul veicolo (cavalletti, cinghie). Dal momento del carico l'Acquirente è responsabile della Merce.
3. Trasporto su incarico dell'Acquirente. Il Venditore organizza il trasporto a spese dell'Acquirente secondo le tariffe indicate nel Preventivo, calcolate per Posto Cavalletto in base allo Stato di consegna; lo scarico da parte del Venditore è a pagamento separato secondo il Preventivo.
4. In caso di consegna, l'Acquirente garantisce l'accesso per l'autocarro e la presenza di una persona autorizzata al ritiro nel giorno concordato. Lo scarico deve concludersi entro 2 ore dall'arrivo del veicolo. I costi della consegna non riuscita (nuovo viaggio, fermo, magazzinaggio) sono a carico dell'Acquirente.
5. Rischio. Il rischio di perimento o di danneggiamento fortuito della Merce passa all'Acquirente al momento della consegna della Merce all'Acquirente o al vettore (art. 544 § 1 e art. 548 KC). Ciò vale anche per il trasporto organizzato dal Venditore. Su richiesta dell'Acquirente il Venditore assicura il trasporto a spese dell'Acquirente.
6. Mancato ritiro della Merce. Se l'Acquirente non ritira la Merce nel termine concordato, il Venditore può:
1) tenere la Merce in magazzino a spese e a rischio dell'Acquirente, con un corrispettivo di 20 € netti per ogni Posto Cavalletto per ogni settimana iniziata, calcolato decorsi 14 giorni dalla comunicazione di approntamento; oppure
2) previa ulteriore diffida, recedere dal Contratto e trattenere dall'importo versato i costi di realizzazione della Merce su misura.
7. Cavalletti. Il Venditore spedisce la Merce di norma su cavalletti a perdere. Se la Conferma d'Ordine indica cavalletti a rendere del produttore, l'Acquirente li restituisce completi e integri entro 45 giorni dalla consegna. Per ogni cavalletto non restituito o danneggiato il Venditore addebita all'Acquirente un importo di 250 € netti.
8. I danni ai vetri rilevati al momento del ritiro sono annotati dall'Acquirente sul documento di trasporto e documentati con una foto comprensiva dell'etichetta del vetro.
§ 11. Esame della Merce e denuncia dei vizi
1. L'Acquirente si obbliga a esaminare la Merce al momento del ritiro (art. 563 KC): quantità, conformità alla specifica e danni visibili (rotture, graffi, ammaccature).
2. Ammanchi e danni visibili sono denunciati dall'Acquirente al momento del ritiro sul documento di trasporto o nel verbale di ricevimento, con documentazione fotografica. Al più tardi, l'Acquirente li denuncia entro 2 Giorni Lavorativi per e-mail all'indirizzo biuro@gali-group.pl.
3. I vizi occulti sono denunciati dall'Acquirente immediatamente dopo la scoperta, e comunque non oltre 7 giorni.
4. La mancata denuncia del vizio nei termini di cui ai commi 2 e 3 comporta la decadenza dai diritti di garanzia per vizi relativamente a tale vizio (art. 563 § 1 KC).
5. I difetti del vetro sono valutati secondo l'Allegato n. 2 (da una distanza di 3 m). I graffi sui profili sono valutati da una distanza di 1 m in luce diurna diffusa.
6. La denuncia di un vizio non dà diritto a rifiutare il ritiro dell'intera fornitura. La posa di un elemento con vizio visibile esclude le pretese relative a tale vizio.
§ 12. Garanzia legale per vizi e garanzia convenzionale
1. Il Venditore risponde a titolo di garanzia legale (rękojmia) dei vizi materiali della Merce accertati entro 2 anni dalla consegna (art. 568 KC), fatto salvo il § 11.
2. I diritti dell'Acquirente derivanti dalla garanzia legale sono limitati — in quest'ordine — a:
1) la riparazione dell'elemento difettoso;
2) la fornitura di un elemento esente da vizi;
3) la riduzione del prezzo, se la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose.
3. L'Acquirente può recedere dal Contratto solo in caso di vizio essenziale che il Venditore non elimini entro un termine ragionevole. La modalità di eliminazione del vizio è scelta dal Venditore (art. 558 § 1 KC).
4. La garanzia legale non copre:
1) i vizi della Merce posata in difformità dalle istruzioni del produttore e dalle regole tecniche di esecuzione e collaudo dei lavori edili;
2) i vizi derivanti da dati errati forniti dall'Acquirente (§ 8);
3) i danni verificatisi dopo il passaggio del rischio, compresi quelli avvenuti durante il trasporto in proprio, lo scarico, lo stoccaggio e la posa;
4) le conseguenze di posa, regolazione, uso e manutenzione non corretti;
5) la normale usura;
6) i fenomeni fisici che non costituiscono difetto: condensa sul vetro esterno, interferenza, anisotropia del vetro temprato e differenze di tonalità tra lotti.
5. Il Venditore non sostiene i costi di smontaggio e di nuova posa dell'elemento difettoso né i costi di ponteggi e trasferte, salvo che il vizio sia dovuto a dolo o colpa grave del Venditore.
6. Indipendentemente dalla garanzia legale, il Venditore trasmette all'Acquirente le condizioni della garanzia convenzionale del produttore, se questi la presta. L'Acquirente fa valere le pretese derivanti dalla garanzia convenzionale per il tramite del Venditore.
§ 13. Responsabilità
1. La responsabilità del Venditore derivante dal Contratto e da fatto illecito è limitata al danno emergente e al valore netto dell'Ordine cui il danno si riferisce.
2. Il Venditore non risponde del lucro cessante, dei fermi cantiere, delle penali dovute dall'Acquirente a terzi né dei danni indiretti.
3. Le limitazioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al danno cagionato con dolo (art. 473 § 2 KC) o con colpa grave. Non si applicano inoltre alla responsabilità che non può essere esclusa per legge.
§ 14. Forza maggiore
1. Nessuna delle parti risponde dell'inadempimento del Contratto causato da forza maggiore. Costituiscono forza maggiore in particolare: calamità naturali, epidemie, guerre, scioperi, provvedimenti delle autorità e interruzioni prolungate nelle forniture di materie prime al produttore.
2. La parte colpita dalla forza maggiore ne informa senza indugio l'altra parte. I termini sono prorogati per la durata dell'impedimento.
3. Se l'impedimento si protrae per oltre 90 giorni, ciascuna parte può recedere dal Contratto per la parte non eseguita. Il Venditore rimborsa allora l'importo versato per tale parte.
§ 15. Riservatezza e dati personali
1. I prezzi, gli sconti e le condizioni contenuti nei Preventivi del Venditore sono destinati esclusivamente all'Acquirente.
2. Il Venditore tratta, in qualità di titolare del trattamento, i dati personali delle persone di contatto dell'Acquirente al fine di eseguire il Contratto, conformemente all'informativa sulla privacy disponibile sul Sito Internet.
3. Previo consenso separato e facoltativo dell'Acquirente, il Venditore può pubblicare fotografie della Merce posata, senza i dati dell'Acquirente e l'indirizzo dell'edificio. Il consenso può essere revocato in qualsiasi momento.
§ 16. Legge applicabile e foro competente
1. Il Contratto è regolato dalla legge polacca. È esclusa l'applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
2. Le controversie derivanti dal Contratto o ad esso connesse sono decise dal giudice ordinario competente per la sede del Venditore: il Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach (Tribunale circondariale di Tarnowskie Góry) e, per le cause di competenza del tribunale distrettuale, il Sąd Okręgowy w Gliwicach (Tribunale distrettuale di Gliwice). Il fondamento è l'art. 46 del Codice di procedura civile polacco (Kodeks postępowania cywilnego, “KPC”) e, nei confronti degli Acquirenti con sede in un altro Stato dell'UE, l'art. 25 del regolamento (UE) n. 1215/2012.
3. Il Venditore può altresì convenire l'Acquirente dinanzi al giudice competente per la sede dell'Acquirente.
4. L'accettazione delle CGV nel Pannello d'Ordine (§ 4, comma 3, punto 1) costituisce un accordo attributivo di competenza concluso in forma elettronica che consente una registrazione durevole (art. 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012).
§ 17. Disposizioni finali
1. Le CGV sono disponibili sul Sito Internet. Il Venditore le allega a ogni Preventivo.
2. Il Venditore può modificare le CGV. Al Contratto si applica la versione allegata al Preventivo sulla base del quale l'Acquirente ha effettuato l'Ordine.
3. L'invalidità o l'inefficacia di una disposizione delle CGV non pregiudica le restanti. Le parti sostituiranno tale disposizione con quella più vicina al suo scopo economico.
4. Le parti rendono le proprie dichiarazioni in forma documentale (e-mail), salvo che le CGV o la legge richiedano la forma scritta.
5. Le CGV sono redatte in lingua polacca. Le versioni in altre lingue hanno carattere ausiliario. In caso di discordanza prevale la versione polacca.
Allegato n. 1. Dichiarazione di trasporto (ritiro diretto, cessione intracomunitaria allo 0%)
```
Dichiaro che la merce di cui alla fattura n. ………… (ordine n. …………), ritirata a Kalety il …………,
è stata trasportata fuori dalla Polonia e consegnata a: ………………………… (indirizzo, Stato UE) il …………,
con il veicolo targato ………… .
Denominazione e partita IVA intracomunitaria dell'acquirente: ………………………… ; firma: …………………
```
Allegato n. 2. Criteri di qualità dei vetri
I criteri si basano sulla norma EN 1279:2018 e sulle norme correlate (EN 572, EN 1096, EN 12150, EN 12543).
Come valutare il vetro
1. Il vetro si osserva dal lato interno del locale, perpendicolarmente alla sua superficie, da una distanza di almeno 3 m.
2. La valutazione avviene in luce diurna diffusa (cielo nuvoloso), senza sole diretto, senza lente d'ingrandimento, torcia né lampada.
3. Si guarda attraverso il vetro, non il vetro. Un difetto non visibile in queste condizioni non è un difetto.
4. Il difetto visibile si misura con un righello e si confronta con la tabella seguente.
Zone del vetro
- Zona di battuta — fascia di 15 mm dal bordo del vetro (di norma coperta dal telaio).
- Zona perimetrale — fascia di 50 mm dal bordo.
- Zona principale — la restante parte del vetro.
Difetti puntiformi ammessi (bolle, inclusioni)
| Zona | Dimensione del difetto (Ø) | Vetro fino a 1 m² | 1–2 m² | 2–3 m² | oltre 3 m² |
|---|---|---|---|---|---|
| Di battuta | qualsiasi | senza limiti | senza limiti | senza limiti | senza limiti |
| Perimetrale | fino a 1 mm | ammessi, se meno di 3 in un cerchio di 20 cm di diametro | idem | idem | idem |
| Perimetrale | 1–3 mm | 4 pz. | 1 pz. per metro di perimetro | 1 pz. per metro di perimetro | 1 pz. per metro di perimetro |
| Perimetrale | oltre 3 mm | non ammessi | non ammessi | non ammessi | non ammessi |
| Principale | fino a 1 mm | ammessi, se meno di 3 in un cerchio di 20 cm di diametro | idem | idem | idem |
| Principale | 1–2 mm | 2 pz. | 3 pz. | 5 pz. | 5 pz. + 2 per ogni m² ulteriore |
| Principale | oltre 2 mm | non ammessi | non ammessi | non ammessi | non ammessi |
Graffi e difetti lineari
- I graffi capillari (larghezza fino a 0,2 mm), non visibili nelle condizioni di valutazione, sono ammessi se non formano concentrazioni (più di 3 in un cerchio di 20 cm di diametro).
- Zona principale: singolo graffio fino a 15 mm, in totale fino a 45 mm. Zona perimetrale: singolo fino a 30 mm, in totale fino a 90 mm.
- I graffi più larghi di 1 mm si valutano come difetti puntiformi. I difetti inferiori a 0,5 mm non sono presi in considerazione.
- I graffi sulla superficie esterna del vetro, percepibili con l'unghia, si producono dopo la consegna e non costituiscono difetto di produzione.
Tolleranze dimensionali
| Elemento | Tolleranza |
|---|---|
| Dimensione della vetrocamera (lato fino a 2000 mm, vetro fino a 6 mm) | ±2 mm |
| Dimensione della vetrocamera (lato 2000–3500 mm o vetro 6–12 mm) | ±2 mm, sfalsamento delle lastre fino a 3 mm |
| Dimensione della vetrocamera (lato 3500–5000 mm) | ±4 mm |
| Dimensione della vetrocamera (lato oltre 5000 mm o vetro oltre 12 mm) | ±5 mm |
| Vetri sagomati (archi, trapezi, dime) | ±5 mm |
| Spessore della vetrocamera a 2 vetri | ±1,0 mm (con vetro temprato o stratificato ±1,5 mm) |
| Spessore della vetrocamera a 3 vetri | ±1,4 mm (con vetro temprato o stratificato +2,8 / −1,4 mm) |
| Posizione delle inglesine all'interno del vetro | ±2 mm (in entrambe le camere della vetrocamera a 3 vetri ±4 mm, inglesine oblique ±5 mm, ad arco fino a 10 mm) |
| Posizione delle canaline distanziatrici nella vetrocamera a 3 vetri | ±2 mm (vetri sagomati ±5 mm) |
Fenomeni che non costituiscono difetto
1. Condensa sul vetro esterno — è indice di un buon isolamento. La condensa sul lato interno del locale dipende dall'umidità e dalla ventilazione dell'edificio. Costituisce difetto soltanto l'umidità tra i vetri.
2. Concavità o convessità della vetrocamera — effetto delle variazioni di temperatura e pressione; distorce i riflessi, non incide sulle proprietà del vetro. Oltre 700 m s.l.m. si utilizzano vetri con compensazione della pressione — su richiesta del Cliente.
3. Riflessi multipli, effetto arcobaleno, velature dei rivestimenti — derivano dalla struttura della vetrocamera e dai rivestimenti basso emissivi.
4. Anisotropia, impronte e ondulazioni da rulli nel vetro temprato (ondulazione fino a 0,3 mm).
5. Differenze di colore tra vetri adiacenti, entro i limiti della norma ISO 11479-2, nonché tra vetri nuovi e vetri più vecchi.
6. Le inglesine all'interno del vetro possono flettersi leggermente con le variazioni di temperatura, cambiare tonalità o vibrare con vento forte.
7. Rotture da shock termico — si producono in presenza di forti differenze di temperatura sul vetro (ombreggiamento parziale, pellicole, radiatori rivolti verso il vetro, vetri lasciati al sole prima della posa).
8. Rottura spontanea del vetro temprato causata da un'inclusione naturale di solfuro di nichel.
Reclamo relativo al vetro
Al reclamo si allegano: una foto dell'intero vetro, una foto del difetto con un righello accostato e una foto dell'etichetta sulla canalina tra i vetri.